Quattordici giorni dopo l’avvio del progetto pilota di vaccinazione negli allevamenti avicoli di Verona e Mantova — che abbiamo documentato nel dettaglio — il Dott. Leonardo Guerra, biologo molecolare e Senior Scientist con oltre trent’anni di esperienza dirigenziale nel settore farmaceutico, ha predisposto una diffida formale indirizzata al Ministero della Salute, alle Presidenze delle Regioni coinvolte, all’IZSVe e agli assessorati competenti. Il documento è disponibile e replicabile: chiunque può sottoscriverlo e inviarlo alle stesse sedi.

Il documento individua tre vaccini specifici in uso nel piano ministeriale: Vaxxitek HVT+IBD+H5, Innovax-ND-H5 e Vectormune HVT-AIV. Tutti e tre appartengono alla categoria dei vaccini a vettore virale basati su herpesvirus del tacchino (HVT) geneticamente modificati per esprimere il gene dell’emoagglutinina H5 dell’aviaria. Il meccanismo introduce materiale genetico sintetico nelle cellule dell’animale per indurre la produzione dell’antigene bersaglio — e quegli animali vengono macellati e consumati.

Il fulcro giuridico della diffida è il principio di precauzione sancito dall’art. 7 del Regolamento CE 178/2002 — la norma fondamentale della legislazione alimentare europea — combinato con il diritto all’informazione dei consumatori previsto dal Regolamento UE 1169/2011. L’argomento è lineare: quando il profilo di rischio di una tecnologia applicata alla catena alimentare non è sufficientemente documentato, il principio di precauzione impone di non procedere, non di procedere in attesa che i dati emergano dall’esperienza sul campo.

La diffida chiede sette cose precise: la classificazione regolatoria ufficiale dei vaccini HVT-H5, la pubblicazione degli studi di sicurezza ed efficacia, i protocolli di tracciabilità e informazione al consumatore, la valutazione del rischio ambientale e alimentare per l’uomo, prove scientifiche che escludano la produzione di proteine aberranti — prioni in particolare — e, al settimo punto, una moratoria.

Quando l’atto è pubblico ma i dati dell’atto rimangono segreti, il principio di trasparenza amministrativa è già violato.

Il dispositivo ministeriale del 5 maggio 2026 ha avviato il pilota citando genericamente le province di Verona e Mantova. I nomi degli allevamenti, i loro codici BDN, l’identità dei marchi commerciali a cui afferisce la loro produzione: niente di tutto questo è stato reso pubblico. La diffida lo richiede esplicitamente. Chi volesse esercitare il proprio diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 ha trenta giorni di attesa garantita per legge — nel frattempo, quella carne è già in circolazione.

Sul piano tecnico, uno strumento esiste già: il codice stampato sul guscio delle uova (formato X-IT-XXXXXXX) identifica l’allevamento di provenienza ed è verificabile nella Banca Dati Nazionale del pollame. Per la carne di tacchino confezionata, il codice dello stabilimento appare sull’etichetta come IT XXXXXX CE. Entrambi i codici permetterebbero, in teoria, di risalire all’allevamento — ma solo a condizione che l’elenco degli allevamenti pilota sia reso pubblico. Finché non lo è, lo strumento è inutilizzabile.

La vaccinazione avicola in Veneto si inserisce in un quadro più ampio di provvedimenti sanitari obbligatori introdotti con scarsa discussione pubblica. In Val d’Aosta, la Giunta regionale ha approvato il 27 marzo 2026 il Piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio contro la dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease): tutti i bovini presenti sul territorio regionale — compresi quelli provenienti da altre regioni — devono essere vaccinati entro giugno, pena sanzioni amministrative fino a ventimila euro. La malattia, va precisato, colpisce esclusivamente i bovini e non si trasmette all’uomo. Il vaccino impiegato in questo caso è a virus vivo attenuato — una tecnologia consolidata da oltre cinquant’anni, categoricamente diversa dai vaccini a vettore virale in discussione per l’aviaria. La questione comune ai due casi è un’altra: l’obbligatorietà imposta con tempi che rendono l’opposizione formale strutturalmente retrospettiva. Quando il piano è già operativo, la diffida interviene sul fatto compiuto.

La diffida predisposta da Guerra è indirizzata a: IZSVe ([email protected]), Presidenza Regione Veneto ([email protected]), Assessori Bond e Gerosa della Regione Veneto ([email protected], [email protected]), Presidenza del Consiglio dei Ministri ([email protected]), Ministero della Salute ([email protected]). Lo stesso documento va inviato alle presidenze e agli assessorati Agricoltura e Sanità di tutte le altre regioni italiane, e per conoscenza ai sindaci dei comuni sede degli allevamenti, non appena i loro nomi saranno resi pubblici.

L’invio tramite posta elettronica certificata (PEC) attiva i termini di legge: cinque giorni per un riscontro ufficiale, decorsi i quali la diffida riserva ogni azione nelle sedi amministrative, penali e giurisdizionali nazionali e internazionali. Chi non dispone di PEC può inviare la diffida tramite raccomandata A/R, con effetti giuridici equivalenti ai fini della decorrenza dei termini.

Fonti

Dott. Leonardo Guerra, testo della seconda diffida formale al Ministero della Salute e alle Regioni, maggio 2026 — intervista Border Nights
AnotherWorld.network, “Vaccini a vettore virale negli allevamenti: il pilota italiano che nessuno ha spiegato”, 16 maggio 2026 — anotherworld.network
Ministero della Salute / IZSVe, dispositivo dirigenziale 5 maggio 2026 — izsvenezie.it
Regolamento CE 178/2002, art. 7 (principio di precauzione) — eur-lex.europa.eu
Regolamento UE 1169/2011 (informazione ai consumatori) — eur-lex.europa.eu
EMA, schede prodotto Vectormune HVT-AIV, Vaxxitek HVT+IBD+H5, Innovax-ND-H5 — ema.europa.eu
Giunta Regionale Valle d’Aosta, deliberazione n. 339 del 27 marzo 2026 — Piano vaccinazione obbligatorio LSD — stella-alpina.org
Vet33, “Dermatite nodulare bovina in Valle d’Aosta, 35mila dosi di vaccino” — vet33.it
Legge 241/1990, art. 22–25 (accesso agli atti amministrativi)