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La Corte di cassazione italiana, con una sentenza del 16 luglio 2026, ha qualificato le criptovalute come «rappresentazioni di valore digitale» riconducibili alla nozione di bene dell'articolo 810 del codice civile: entità economicamente valutabili, quindi beni commerciabili e oggetto di diritti.

I giudici penali richiamano la direttiva Ue 843/2018, che ha integrato la normativa antiriciclaggio, e il regolamento europeo Micar (2023/1114), che definisce gli asset in cripto-attività. La decisione si collega alla sentenza delle Sezioni unite penali del 29 maggio 2025, che aveva considerato il bitcoin cosa mobile in un caso di appropriazione indebita.

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