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In Italia il termine breve di 30 giorni per opporsi ai decreti che liquidano i compensi dei professionisti decorre soltanto dalla notifica del provvedimento alle parti, non dalla comunicazione di cancelleria. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 7430 del 28 marzo 2026, applicando la riforma Cartabia. Il principio riguarda avvocati, in particolare per gratuito patrocinio e difesa d'ufficio, consulenti tecnici, custodi e imprese incaricate di demolizioni o ripristini. Se il decreto non viene notificato, l'opposizione resta proponibile fino a sei mesi dalla pubblicazione.

Il ministero della Giustizia ha diffuso una circolare il 25 luglio 2026 e gli uffici giudiziari, tra cui le Corti d'appello di Milano e Brescia e i tribunali di Firenze e Genova, stanno adeguandosi. Il Governo si è impegnato a valutare iniziative normative perché il termine decorra dalla comunicazione di cancelleria.

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