Con un'ordinanza del 12 ottobre scorso (n. 26643) la Corte di Cassazione italiana ha stabilito che la sola istituzione del vincolo di trust e il conferimento dei beni al trustee non costituiscono, di regola, un trasferimento imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il prelievo scatta quando si produce un arricchimento effettivo, stabile e gratuito del beneficiario.
La vicenda riguarda un padre e due figli che, in attuazione di accordi di divorzio, avevano conferito in trust partecipazioni societarie, immobili e denaro a favore dell'ex coniuge e dei discendenti futuri. L'Agenzia delle entrate aveva tassato gli apporti dei figli.
La Corte ha respinto su questo punto il ricorso: l'esenzione prevista per gli atti di separazione e divorzio resta limitata a quelli funzionalmente collegati alla regolazione della crisi coniugale, non ai conferimenti destinati ai discendenti.
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