Il decreto legislativo 1 ottobre 2026, n. 191, pubblicato il 22 ottobre e in vigore dal 6 novembre, adegua il quadro italiano al Regolamento (UE) 2025/37, che ha esteso ai servizi di sicurezza gestiti il sistema europeo di certificazione della cyber sicurezza. Il perimetro comprende attività svolte per conto terzi: gestione degli incidenti, penetration test, audit di sicurezza e consulenza specialistica.
La certificazione resta volontaria: il decreto non impone a tutti i fornitori di servizi cyber di certificarsi né obbliga i soggetti NIS2 a scegliere solo fornitori certificati. Il provvedimento interviene sul sistema italiano di certificazione, sulle dichiarazioni UE di conformità, sulla vigilanza dell'ACN e sul relativo quadro sanzionatorio, senza modificare gli obblighi di gestione del rischio e di notifica degli incidenti previsti dalla disciplina NIS2.
La valutazione riguarda competenze del personale, procedure interne, protezione dei dati e capacità di ripristino, e sarà applicata a singoli servizi di specifici fornitori secondo gli schemi pertinenti.
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