In Italia i datori di lavoro che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale in grado di incidere sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o su processi decisionali rilevanti per la sicurezza devono valutarne l'impatto nel documento di valutazione dei rischi. Lo stabilisce l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 179/2026.
La verifica riguarda la distribuzione automatizzata dei turni e i tempi di riposo, la compatibilità delle attività assegnate con mansioni e competenze, la pressione e lo stress lavoro-correlato generati dal controllo algoritmico, i pericoli derivanti da errori o anomalie del sistema e l'esistenza di controlli che permettano di intervenire quando le indicazioni dell'IA sono errate.
L'obbligo di valutazione resta in capo al datore di lavoro, non è delegabile e va assolto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente nei casi previsti e la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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