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In Italia, dal 31 ottobre gli iscritti ai fondi di previdenza complementare che hanno maturato i requisiti per la pensione potranno ricevere il montante accumulato tramite erogazione frazionata, su un periodo scelto dall'aderente e non inferiore a cinque anni, in alternativa alla rendita vitalizia. La modalità è stata introdotta dalla legge di Bilancio e il decreto Primo Maggio ne ha spostato la decorrenza dal 1° luglio al 31 ottobre.

L'opzione si aggiunge alla liquidazione in capitale entro i limiti di legge, alla rendita vitalizia, alla rendita a durata definita e ai prelievi liberamente determinabili. La rendita a durata definita, i prelievi e l'erogazione frazionata sono alternativi tra loro e alla rendita vitalizia; la scelta, una volta avviata la liquidazione, non è revocabile, salvo la conversione del montante residuo in rendita.

Sul piano fiscale l'erogazione frazionata è più tassata: ritenuta del 20%, che scende al 15% dopo 35 anni di iscrizione, contro il 15% delle rendite, riducibile fino al 9%. Su 100mila euro di imponibile e 35 anni di anzianità il prelievo è di 15mila euro, 6mila in più rispetto alla rendita a durata definita.

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